Incontro d'Arti ETS - Statuto

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

E’ costituita l’associazione culturale “INCONTRO D’ARTI E.T.S.”.

Essa e’ apartitica e non ha fini di lucro.

L’associazione è costituita ai sensi della vigente normativa italiana in materia di Enti del Terzo Settore (E.T.S.), di cui al D.Lgs. 117/2017 e seguirà gli adempimenti fiscali e contabili ivi enunciati, usufruendo del regime forfettario di vantaggio previsto per gli Enti del Terzo Settore (art. 80 Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017).

Art. 2 – Sede e durata

L’associazione ha sede legale in Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA.

La durata dell’associazione e’ illimitata.

Potrà essere sciolta con delibera unanime dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo e finalità

L’associazione si pone come scopo statutario la pratica, la didattica, la diffusione, la promozione dell’attività teatrale, musicale, di danza e artistica in genere che intende attuare attraverso:

a)    l’allestimento di spettacoli musicali,teatrali e televisivi in genere muovendosi con tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire rispetto le vigenti normative;

b)    la realizzazione di eventi musicali, artistici e di spettacolo, comprese installazioni multimediali, realizzazioni musicali, video, “performance” teatrali e di danza;

c)     la didattica e la promozione della pratica, musicale e artistica in genere anche attraverso l’organizzazione di corsi e seminari anche per le diverse specializzazioni professionali in campo artistico e produttivo;

d)    la didattica e la promozione e realizzazione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura musicale ed artistica in genere anche mediante l’organizzazione di rassegne, festivals, convegni, manifestazioni ed eventi speciali, anche singoli;

e)     l’esercizio di attività editoriale, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico, etc.) finalizzato alla promozione e alla documentazione dell’attività dell’associazione e/o l’attività di organismi privati e pubblici. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico che saltuario, oppure legato ad attività e/o eventi particolari;

f)      la promozione, produzione, organizzazione, realizzazione di spettacoli musicali di ogni genere, concerti, spettacoli musicali, opere, balletti;

g)    la realizzazione di opere multimediali, cinematografiche e di audiovisivi in genere;

h)    lo svolgimento di qualsiasi attività connessa o strumentale finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;

i)      il compiere ogni attività connessa agli scopi sociali, nonché il concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria e utile per gli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente connessa con essi

Art. 4 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

a)    l’Assemblea dei soci

b)    il Consiglio Direttivo

c)     il Presidente

d)    Il Vice Presidente

e)     Il Tesoriere

f)      Il Segretario

TITOLO II

Art. 5 – Soci

I soci appartengono a tre categorie :

a)    Soci ordinari e  fondatori

b)Soci ordinari e non fondatori

c)    Soci benemeriti

Sono soci ordinari e fondatorii Signori :

Missiti Luca [omissis]

Squecco Pietro Stefano [omissis]

Ricci Tullio [omissis]

Brundu Elena [omissis]

Sono altresì soci ordinari le persone fisiche che entreranno a far parte dell’associazione successivamente alla fondazione in conformità alla procedura di ammissione di cui al successivo articolo.

Sono inoltre soci benemeriti le persone fisiche e/o giuridiche private e/o pubbliche (enti, associazioni,società, etc.) che hanno dato particolare sostegno morale e/o economico, ovvero particolare impulso alle attività dell’Associazione. 

I soci benemeriti vengono nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, restano in carica un anno (salvo diverso avviso del Consiglio Direttivo) e non hanno diritto di voto all’Assemblea

Art. 6 – Ammissione dei soci ordinari

Possono essere ammessi con la qualifica di soci ordinari le persone fisiche che facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente, impegnandosi ad accettare ed ottemperare in toto al presente statuto.

La richiesta di ammissione e’ accettata se approvata dall’Assemblea dei soci con il consenso a maggioranza dei Soci.

Art. 7  Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione.

Essa non è trasmissibile né per atto tra vivi né “mortis causa”.

In tutti i casi in cui il rapporto associativo si scioglie relativamente a uno o più soci, il socio uscente e i suoi eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e/o i beni dell’associazione, né possono chiedere alcun rimborso o liquidazione.

Art. 8  Esclusione

Ciascun socio può essere escluso se non ottempera al presente statuto, se svolge attività in contrasto con le finalità dell’Associazione: l’esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente.

Art. 9  Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a partecipare all’attività dell’Associazione, di usufruire delle strutture, di prendere parte alle manifestazioni e alle iniziative da essa organizzata. 

Essi sono obbligati a:

a)    offrire la loro personale collaborazione per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, compatibilmente con i propri impegni;

b)    versare le quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

c)     versare i contributi straordinari una tantum determinati dal Consiglio Direttivo secondo le esigenze di bilancio;

d)    osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dall’ Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

TITOLOIII

Art. 10  Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione : 

a)    l’Assemblea;

b)    il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente;

d)    Il Vice Presidente;

e)     Il Tesoriere;

f)      Il Segretario.

Art. 11 – Assemblea

E’ composta dai soci ordinari e dai soci fondatori.

Si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio.

Inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga utile o necessario e può anche essere convocata anche su istanza di almeno tre dei Soci.

Viene convocata mediante avviso scritto recapitato con lettera raccomandata o con e-mail, anche non certificata, di cui si dia prova dell’avvenuto ricevimento, con un anticipo di almeno otto giorni. 

L’assemblea si ritiene regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà dei soci.

L’Assemblea elegge nel suo seno un presidente e un segretario. 

Il presidente d’assemblea verifica la regolare costituzione della stessa e ne dirige i lavori.

Il segretario redige il verbale e lo firma con il presidente d’Assemblea.

Non sono valide le deleghe.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea delibera riguardo:

a)    ammissione dei soci

b)    modifiche da apportare allo statuto che possono essere approvate solo con il concorso del voto unanime dei soci fondatori

c)     sulle nomine dei rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo, i quali restano in carica per due anni, salvo revoca o dimissioni

d)    sullo scioglimento dell’Associazione

e)     l’approvazione del bilancio

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da soci ordinari (fondatori o non fondatori) scelti a maggioranza dall’Assemblea e durano in carica tre anni.

Esso ha il compito di:

a)    nominare il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente;

b)    attuare le deliberazioni dell’assemblea;

c)     redigere i bilanci da presentare all’Assemblea;

d)    determinare l’ammontare del contributo associativo e dei contributi straordinari;

e)     decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’Associazione;

f)      formulare i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;

g)    svolgere tutte le attività e prendere tutte le iniziative inerenti la gestione dell’Associazione.

Art. 14  Il Presidente e le altre cariche sociali

L’Associazione è amministrata (rappresentanza legale) dal Presidente. 

Il Presidente, Il VicePresidente, Il Tesoriere, Il Segretario vengono nominati dall’assemblea dei soci all’interno del Consiglio Direttivo.

Resteranno in carica tre anni e saranno rieleggibili più volte.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 

Può decidere il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali o sia strumentale o connesso al loro perseguimento. 

Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche processuale dell’Associazione in confronti dei terzi e può compiere in nome  e per conto di essa tutti gli atti ai quali si estende la capacità giuridica dell’Associazione senza alcuna limitazione, per i quali assume ogni responsabilità.

In casi di necessità può delegare queste prerogative al Vice Presidente, al fine di non pregiudicare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione

TITOLO IV

Art. 15  Fondo comune

Il fondo comune e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti da:

a)    le eventuali quote associative annuali e i contributi straordinari dei soci ordinari e benemeriti

b)    da qualunque altra entrata, liberalità, contributo, finanziamento o spontanea erogazione di soci,terzi,privati, enti pubblici

c)     dai proventi degli spettacoli o qualsiasi altra manifestazione organizzata dall’associazione, o da qualsiasi provento derivante dall’attività dell’Associazione stessa

d)    dai beni mobili e/o immobili acquistati con le predette somme

e)     dai proventi di eventuali servizi e prestazioni effettuate e dalle sponsorizzazioni

Art. 16  Bilancio ed esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31.12.2018.

Gli eventuali attivi, stanti gli scopi dell’Associazione, che non ha fini di lucro, dovranno essere investiti per il raggiungimento degli scopi sociali. 

In caso di scioglimento, come pure i beni sociali, potranno essere devoluti ad altre associazioni che perseguano scopi analoghi (su indicazione del Consiglio Direttivo), salvo che le distribuzioni e le destinazioni non siano previste dalla legge.

Ai sensi dell’art 82 del D.Lgs. n° 117 del 03.07.2017 si applica l’imposta di registro in misura fissa, e l’esenzione dell’imposta di bollo.

Art. 17  Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme in materia di associazioni E.T.S. (D.Lgs.117/2017)